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D.L. 14/11/2003 n. 314-Il Decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, recante: «Attuazione della Legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto 2002, n. 199 (supplemento ordinario). Art. 2. Attuazione degli interventi 1. Per l'attuazione di tutti gli interventi e le iniziative necessari per la realizzazione del Deposito nazionale (( di cui all'articolo 1, comma 1 )), il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un Commissario straordinario il quale, in deroga alla normativa vigente, provvede a) (lettera soppressa) b) (lettera soppressa) c) all'approvazione del piano economico finanziario che indichi le risorse necessarie alla realizzazione dell'opera ed i proventi derivanti dalla gestione in relazione alla durata della costruzione e della concessione per la gestione del deposito; tali proventi devono essere prioritariamente destinati al rimborso degli investimenti per la realizzazione dell'opera medesima, in coerenza con quanto indicato all'articolo 1, comma 4 d) all'affidamento degli incarichi di progettazione del Deposito nazionale e) alle procedure espropriative f) all'approvazione dei progetti g) all'affidamento dei lavori di costruzione del Deposito nazionale. 2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 è autorizzato, inoltre, ad adottare, con le modalità ed i poteri di cui all'articolo 13 del Decreto- Legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 1997, n. 135, anche in sostituzione dei soggetti competenti, tutti i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla progettazione, all'istruttoria, all'affidamento ed alla realizzazione del Deposito nazionale (( di cui all'articolo 1, comma 1. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di valutazione di impatto ambientale in conformità a quanto previsto dalla Legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e dal Decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Sono, altresì, fatte salve le competenze dell'APAT, che si esprime entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta dei pareri, secondo la procedura di cui al Capo VII del Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, in quanto applicabile. 3. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Commissione tecnico- scientifica con compiti di valutazione e di alta vigilanza per gli aspetti tecnico- scientifici inerenti agli obiettivi del presente Decreto e per le iniziative operative del Commissario straordinario. La predetta Commissione è composta da diciannove esperti di elevata e comprovata qualificazione tecnico-scientifica di cui tre nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui uno con funzioni di presidente, due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, due dal Ministro delle attività produttive uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dell'interno uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quattro dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di cui due espressi dalle regioni e due espressi dagli enti locali, uno dall'E- NEA, uno dal CNR e uno dall'APAT. Il Commissario straordinario si avvale, altresì, di una struttura di supporto individuata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 3 )). Riferimenti normativi: -L'art. 13 del Decreto-Legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 1997, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1997, n. 119, è il seguente: «Art. 13 (Commissari straordinari e interventi sostitutivi). 1. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuate le opere e i lavori, ai quali so Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in parte o cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, già appaltati o affidati in concessione o comunque ricompresi in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, risulti comunque sospesa alla data di entrata in vigore del presente Decreto. Con il medesimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono nominati uno o più commissari straordinari. In prima applicazione, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto. 2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, le amministrazioni competenti adottano i provvedimenti, anche di natura sostitutiva, necessari perchè l'esecuzione dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio, salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali. 3. La pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere di cui al comma 1, ove non ancora intervenuta, è emessa entro sessanta giorni dalla richiesta. 4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede in sostituzione degli organi ordinari o straordinari, avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza regionale, i provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al presidente della regione che, entro quindici giorni dalla ricezione, può disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi. 4-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi i commissari straordinari provvedono in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico artistico e monumentale, nonchè dei principi generali dell'ordinamento. 4-ter. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare e devono essere motivati. 4-quater. Il commissario straordinario, al fine di consentire il pronto avvio o la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera commissariata, può affidare le prestazioni relative alla revisione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, o di parti di esso, nonchè lo svolgimento di attività tecnicoamministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di propria fiducia di cui all'art. 17, comma 1, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4 e successivi dell'art. 17 della medesima Legge n. 109 del 1994. Resta comunque fermo quanto disposto dall'ultimo periodo del citato comma 4. 5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, può disporre, in luogo della prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1, l'utilizzazione delle somme non impegnabili nell'esercizio finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla realizzazione degli adeguamenti previsti dal Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, visti dal Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, negli edifici demaniali o in uso a uffici pubblici. Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, commi 2 e 3, del Decreto-Legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30. 6. Al fine di assicurare l'immediata operatività del servizio tecnico di cui all'art. 5, comma 3, Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche allo scopo di provvedere alla pronta ricognizione delle opere per le quali sussistano cause ostative alla regolare esecuzione, il Ministro dei lavori pubblici provvede, in deroga all'art. 1, comma 45, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, alla copertura, mediante concorso per esami, di venticinque posti con qualifica di dirigente, di cui cinque amministrativi e venti tecnici, a valere sulle unità di cui all'art. 5, comma 3, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109. 7. Al relativo onere, valutato in lire 1 miliardo per l'anno 1997 ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando quanto a lire 1 miliardo per il 1997 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 2,5 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 7-bis. con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, successivo al Decreto di cui al comma 1, saranno stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari di cui al medesimo comma 1. Alla corrispondente spesa si farà fronte utilizzando i fondi stanziati pe le opere di cui al predetto comma 1». -La Legge 21 dicembre 2001, n. 443, è riportata nelle note all'art. 1. -Il Decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, è riportato nelle note all'art. 1. - Il capo VII del citato Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 denominato «impianti», comprende gli articoli dal 36 al 58. -L'art. 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è riportato nelle note all'art. 1. Art. 3. Allocazione dei rifiuti radioattivi 1. Nel Deposito nazionale (( di cui all'articolo 1, comma 1 )), sono allocati e gestiti in via definitiva tutti i rifiuti radioattivi di III categoria ed il combustibile irraggiato. Il trattamento dei rifiuti radioattivi è effettuato presso il Deposito nazionale, previo trasferimento in condizioni di sicurezza. (( Fino alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale, il trattamento ed il condizionamento dei rifiuti radioattivi, nonchè la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e dei materiali nucleari, al fine di trasformarli in manufatti certificati, pronti per essere trasferiti al Deposito nazionale, possono essere effettuati in altre strutture ove richiesto da motivi di sicurezza. 1-bis. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'interno, delle attività produttive e della salute, si provvede, avvalendosi del supporto operativo della SOGIN Spa, alla messa in sicurezza e allo stoccaggio dei rifiuti radioattivi di I e II categoria. Per la messa in sicurezza dei rifiuti di cui al precedente periodo, si applicano le procedure tecniche e amministrative di cui agli articoli 1 e 2, fatta eccezione per quelle previste dall'articolo 1, comma 3, primo periodo. 1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto è vietata l'esportazione definitiva dei materiali nucleari di III categoria al di fuori dei Paesi dell'Unione europea, fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria. La sola esportazione temporanea di materiali nucleari di III categoria è autorizzata ai fini del loro trattamento e riprocessamento )). Art. 4. Misure compensative e informazione (( 1. Misure di compensazione territoriale sono stabilite, fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. Alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, le misure sono trasferite al territorio che ospita il Deposito, proporzionalmente alla allocazione dei rifiuti radioattivi. 1-bis. L'ammontare complessivo annuo del contributo ai sensi del comma 1 è definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Il contributo è assegnato annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti determinato annualmente con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell'APAT, valutata la pericolosità dei rifiuti, ed è ripartito, per ciascun territorio, in pari misura fra il comune e la provincia che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. Alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, e proporzionalmente all'allocazione dei rifiuti radioattivi il con- T.C.D.L. 14-11-2003 N. 314 – Raccolta, smaltimento e stoccaggio dei rifiuti radioattivi. tributo è assegnato in misura del 20 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il Deposito, in misura del 30 per cento in favore dei comuni con questo confinanti, proporzionalmente alla popolazione residente, in misura del 25 per cento, rispettivamente, in favore della regione e della provincia. |
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